Convenzione

Art. 23

METODO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI

In vigore dal 12 lug 1983
METODO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo. 1. Per quanto concerne l'Italia: Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Cecoslovacchia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell' della presente Convenzione, può includere nella fase imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Cecoslovacchia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta alla fonte a titolo di imposta su richiesta al beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana. 2. Per quanto concerne la Cecoslovacchia: a) Se un Presidente della Cecoslovacchia riceve redditi che, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Cecoslovacchia, fatte salve le disposizioni della lettera b, esenta da imposta tali redditi. La Cecoslovacchia può tuttavia, per calcolare l'ammontare dell'imposta sugli altri redditi di detto residente, applicare la stessa aliquota che sarebbe stata applicabile se i redditi in Questione non fossero stati esentati. b) Nel momento in cui assoggetta ad imposizione i propri residenti, la Cecoslovacchia può includere nella base imponibile delle imposte gli elementi di reddito che, in conformità alle disposizioni degli della presente Convenzione, sono imponibili anche in Italia. La Cecoslovacchia accorda, sull'ammontare dell'imposta che preleva dai redditi di detto residente, una deduzione di ammontare pari all'imposta pagata in Italia. Tale deduzione non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta cecoslovacca, calcolata prima della deduzione, corrispondente ai detti elementi di reddito provenienti dall'Italia.
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