Convenzione

Art. 21

STUDENTI

In vigore dal 12 lug 1983
STUDENTI Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione non sono imponibili in detto Stato a condizione che esse provengano da fonti situate fuori di detto Stato.
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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;303#art-c-21

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