Convenzione
Art. 22
ALTRI REDDITI
In vigore dal 12 lug 1983
ALTRI REDDITI
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente,
qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi
diversi da quelli provenienti da beni immobiliari definiti al paragrafo 2 dell', nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato con traente sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il diritto ed il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1983-05-02;303#art-c-22