Convenzione
Art. 27
FUNZIONARI DIPLOMATICI E CONSOLARI
In vigore dal 12 lug 1983
FUNZIONARI DIPLOMATICI E CONSOLARI
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i
privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1983-05-02;303#art-c-27