Convenzione

Art. 29

ENTRATA IN VIGORE

In vigore dal 12 lug 1983
ENTRATA IN VIGORE 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile. 2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme accreditate o messe in pagamento a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica; b) con riferimento alle altre imposte sui redditi, alle imposte relative ai periodi imponibili che si chiudono a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica. 3. Le disposizioni della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca per evitare la doppia imposizione sui redditi e sul patrimonio inerenti all'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Praga il 28 agosto 1973, cessano di aver effetto dalla data di applicazione della presente Convenzione.
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