Convenzione

Art. 2

IMPOSTE CONSIDERATE

In vigore dal 12 lug 1983
IMPOSTE CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili; le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono: a) per quanto concerne la Cecoslovacchia: 1 - Le imposte sui redditi delle persone giuridiche; (odvod ze zasku a dan ze zisku); 2 - l'imposta sui salari (dan ze mzdy); 3 - l'imposta sul reddito derivante dall'attività letteraria e artistica (dan z prijmi z literarni a umelecicke cinnosti); 4 - l'imposta agricola (dan zemedelska); 5 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche (dan z prijmì obyvatelstva); 6 - l'imposta residenziale (dan domovni); comprese le ritenute alla fonte, le trattenute (precomptes) e gli anticipi prelevati in conto delle imposte anzidette (qui di seguito indicate quali "imposta cecoslovacca"); b) per quanto concerne l'Italia: 1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3 - l'imposta locale sui redditi ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che entreranno in vigore dopo la data della firma della presente Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o che le sostituiranno. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;303#art-c-2

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