Convenzione
Art. 3
DEFINIZIONI GENERALI
In vigore dal 12 lug 1983
DEFINIZIONI GENERALI
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a. il termine "Cecoslovacchia" designa la Repubblica socialista cecoslovacca;
b. il termine "Italia" designa la Repubblica italiana;
c. la espressione "uno Stato contraente" e "l'altro Stato
contraente" designano, a seconda dei casi, la Cecoslovacchia o l'Italia;
d. il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società
ed ogni altra associazione di persone;
e. il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o
qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini della imposizione;
f. le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa
dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e una impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g. l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi
attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;
h. il termine "nazionali" designa:
(i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;
(ii) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni
costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
i. l'espressione "autorità competente" designa:
(i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze; (ii) per quanto concerne la Cecoslovacchia, il Ministro delle Finanze della Repubblica socialista cecoslovacca o un suo rappresentante autorizzato.
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato
contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dal diritto di detto Stato relativo alle imposte cui si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1983-05-02;303#art-c-3