Convenzione

Art. 19

In vigore dal 22 ott 1982
. 1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito, presso il depositario, del ventunesimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione. 2. Per quegli Stati che ratificheranno, accetteranno, approveranno la Convenzione o vi aderiranno successivamente al deposito del ventunesimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito, da parte di tali Stati, del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-08-07;704#art-c-19

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo