Convenzione
Art. 21
In vigore dal 22 ott 1982
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1. Qualunque Stato contraente può denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta al depositario.
2. La denuncia avrà effetto 180 giorni dopo la data di ricevimento della notifica da parte del depositario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-08-07;704#art-c-21