Convenzione

Art. 22

In vigore dal 22 ott 1982
. Il depositario notificherà sollecitamente a tutti gli Stati: a) ogni firma della presente Convenzione; b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; c) l'apposizione ed il ritiro di qualsiasi riserva, a norma dell'; d) qualsiasi comunicazione da parte di un'organizzazione, a norma del paragrafo 4c) dell'; e) l'entrata in vigore della presente Convenzione; f) l'entrata in vigore di qualsiasi emendamento alla presente Convenzione; g) ogni denuncia effettuata in virtù dell'.
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urn:nir:stato:legge:1982-08-07;704#art-c-22

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