Convenzione
Art. 22
In vigore dal 22 ott 1982
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Il depositario notificherà sollecitamente a tutti gli Stati:
a) ogni firma della presente Convenzione;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
c) l'apposizione ed il ritiro di qualsiasi riserva, a norma dell';
d) qualsiasi comunicazione da parte di un'organizzazione, a norma del paragrafo 4c) dell';
e) l'entrata in vigore della presente Convenzione;
f) l'entrata in vigore di qualsiasi emendamento alla presente Convenzione;
g) ogni denuncia effettuata in virtù dell'.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-08-07;704#art-c-22