Convenzione

Art. 18

In vigore dal 22 ott 1982
. 1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati presso la sede dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica a Vienna, nonché presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, dal 3 marzo 1980 fino alla data della sua entrata in vigore. 2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari. 3. Successivamente alla sua entrata in vigore, la presente Convenzione resterà aperta all'adesione di tutti gli Stati. 4. a) La presente Convenzione è aperta alla firma o all'adesione di organizzazioni internazionali e di organizzazioni regionali aventi carattere di integrazione o aventi altro carattere, purchè ciascuna di tali organizzazioni sia costituita da Stati sovrani e sia competente a negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali nelle materie incluse nella presente Convenzione. b) Nei settori di loro competenza, tali organizzazioni eserciteranno in nome proprio i diritti e si assumeranno le obbligazioni attribuite dalla presente Convenzione agli Stati contraenti. c) Al momento di diventare parte contraente, una tale organizzazione fornirà al depositario una dichiarazione indicante quali siano i propri Stati membri e quali gli articoli della presente Convenzione non applicabili. d) Tale organizzazione non disporrà di alcun voto proprio in aggiunta a quelli dei propri Stati membri. 5. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, saranno depositati presso il depositario.
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