Convenzione
Art. 13
In vigore dal 22 ott 1982
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1. Gli Stati contraenti si presteranno reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria possibile in tutti i casi di azione penale avente per oggetto i reati previsti all', inclusi gli elementi di prova di cui disponessero, necessari all'esercizio dell'azione stessa. In ogni caso la legge applicabile all'esecuzione di una richiesta di assistenza sarà quella dello Stato che ha ricevuto la richiesta stessa.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non interferiranno sugli impegni derivanti da qualsiasi altro trattato, bilaterale o multilaterale, che disciplina o disciplinerà, parzialmente o totalmente, l'assistenza reciproca in materia penale.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-08-07;704#art-c-13