Convenzione
Art. 7
In vigore dal 22 ott 1982
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1. Il commettere dolosamente uno dei seguenti atti:
a) la ricettazione, la detenzione, l'uso, la cessione, l'alterazione, l'alienazione o la dispersione del materiale nucleare, senza averne alcun titolo e che cagioni o sia in grado di cagionare la morte o il ferimento grave di persone o danneggiamento considerevole a cose;
b) il furto o la rapina di materiale nucleare;
c) la sottrazione o qualsiasi appropriazione indebita di materiale nucleare;
d) la richiesta, con violenza, minaccia o qualsiasi altro atto intimidatorio, di materiale nucleare;
e) la minaccia:
i) di impiego del materiale nucleare al fine di uccidere o ferire gravemente persone o cagionare danni considerevoli alle cose;
ii) di perpetrare uno dei reati previsti al punto b) al fine di costringere una persona fisica o giuridica, una organizzazione internazionale o uno Stato a compiere, o astenersi dal compiere, un atto;
f) il tentativo di commettere uno dei reati di cui ai punti a), b) o c);
g) il concorso in uno dei reati di cui ai punti da a) a f) sarà considerato da ciascuno Stato contraente quale reato punibile a norma del proprio diritto nazionale.
2. Ciascuno Stato contraente comminerà per i reati previsti nel presente articolo pene adeguate, tenendo conto della gravità dei reati stessi.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-08-07;704#art-c-7