Convenzione

Art. 7

In vigore dal 22 ott 1982
. 1. Il commettere dolosamente uno dei seguenti atti: a) la ricettazione, la detenzione, l'uso, la cessione, l'alterazione, l'alienazione o la dispersione del materiale nucleare, senza averne alcun titolo e che cagioni o sia in grado di cagionare la morte o il ferimento grave di persone o danneggiamento considerevole a cose; b) il furto o la rapina di materiale nucleare; c) la sottrazione o qualsiasi appropriazione indebita di materiale nucleare; d) la richiesta, con violenza, minaccia o qualsiasi altro atto intimidatorio, di materiale nucleare; e) la minaccia: i) di impiego del materiale nucleare al fine di uccidere o ferire gravemente persone o cagionare danni considerevoli alle cose; ii) di perpetrare uno dei reati previsti al punto b) al fine di costringere una persona fisica o giuridica, una organizzazione internazionale o uno Stato a compiere, o astenersi dal compiere, un atto; f) il tentativo di commettere uno dei reati di cui ai punti a), b) o c); g) il concorso in uno dei reati di cui ai punti da a) a f) sarà considerato da ciascuno Stato contraente quale reato punibile a norma del proprio diritto nazionale. 2. Ciascuno Stato contraente comminerà per i reati previsti nel presente articolo pene adeguate, tenendo conto della gravità dei reati stessi.
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urn:nir:stato:legge:1982-08-07;704#art-c-7

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