Convenzione

Art. 8

In vigore dal 22 ott 1982
. 1. Ciascuno Stato contraente assumerà i provvedimenti eventualmente necessari all'esercizio della propria giurisdizione sui reati previsti all' nei seguenti casi: a) allorchè il reato sia commesso sul territorio di detto Stato o a bordo di una nave o aereo immatricolati presso detto Stato; b) allorchè il presunto autore del reato appartenga alla nazionalità di esso Stato. 2. Ciascuno Stato contraente assumerà ugualmente i provvedimenti eventualmente necessari all'esercizio della propria giurisdizione sui suddetti reati allorchè il presunto autore del reato si trovi sul suo territorio ed allorchè detto Stato non intenda estradarlo, a norma dell', verso uno qualsiasi degli Stati di cui al precedente paragrafo 1. 3. La presente Convenzione non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata a norma delle leggi nazionali. 4. Oltre agli Stati contraenti citati ai precedenti paragrafi 1 e 2 qualunque Stato contraente, che partecipi ad un trasporto nucleare internazionale come Stato esportatore o importatore di materie nucleari, potrà esercitare, a norma del diritto internazionale, la sua giurisdizione sui reati previsti all'.
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urn:nir:stato:legge:1982-08-07;704#art-c-8

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