Convenzione
Art. 8
In vigore dal 22 ott 1982
.
1. Ciascuno Stato contraente assumerà i provvedimenti eventualmente necessari all'esercizio della propria giurisdizione sui reati previsti all' nei seguenti casi:
a) allorchè il reato sia commesso sul territorio di detto Stato o a bordo di una nave o aereo immatricolati presso detto Stato;
b) allorchè il presunto autore del reato appartenga alla nazionalità di esso Stato.
2. Ciascuno Stato contraente assumerà ugualmente i provvedimenti eventualmente necessari all'esercizio della propria giurisdizione sui suddetti reati allorchè il presunto autore del reato si trovi sul suo territorio ed allorchè detto Stato non intenda estradarlo, a norma dell', verso uno qualsiasi degli Stati di cui al precedente paragrafo 1.
3. La presente Convenzione non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata a norma delle leggi nazionali.
4. Oltre agli Stati contraenti citati ai precedenti paragrafi 1 e 2 qualunque Stato contraente, che partecipi ad un trasporto nucleare internazionale come Stato esportatore o importatore di materie nucleari, potrà esercitare, a norma del diritto internazionale, la sua giurisdizione sui reati previsti all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1982-08-07;704#art-c-8