Convenzione

Art. 9

In vigore dal 22 ott 1982
. Qualora lo Stato contraente sul cui territorio si trova il presunto autore del reato ritenga che le circostanze lo richiedano, assumerà, a norma della propria legislazione nazionale, provvedimenti idonei, ivi compresa la detenzione, a garantire la presenza del suddetto presunto autore ai fini della punizione o della estradizione. I provvedimenti assunti ai termini del presente articolo saranno notificati senza indugio agli Stati tenuti ad esercitare la loro giurisdizione, a norma del disposto dell', nonché, se del caso, a qualsiasi altro Stato interessato.
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urn:nir:stato:legge:1982-08-07;704#art-c-9

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