Convenzione
Art. 2
In vigore dal 22 ott 1982
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1. La presente Convenzione si applicherà al materiale nucleare destinato a scopi pacifici nel corso di un trasporto internazionale.
2. Ad eccezione degli e del paragrafo 3 dell', la presente Convenzione si applicherà altresì al materiale nucleare destinato a scopi pacifici durante l'uso, deposito e trasporto sul territorio nazionale.
3. A parte gli impegni espressamente assunti dagli Stati contraenti negli articoli citati al paragrafo 2 concernente il materiale nucleare destinato a scopi pacifici in uso, deposito e trasporto sul territorio nazionale, nulla nella presente Convenzione sarà interpretato come limitante i diritti sovrani di uno Stato circa l'uso, il deposito e il trasporto di tale materiale nucleare sul territorio nazionale.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-08-07;704#art-c-2