Convenzione
Art. 19
19 / 23In vigore dal 22 ott 1982
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1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito, presso il depositario, del ventunesimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
2. Per quegli Stati che ratificheranno, accetteranno, approveranno la Convenzione o vi aderiranno successivamente al deposito del ventunesimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito, da parte di tali Stati, del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-08-07;704#art-c-19