Art. 51

In vigore dal 12 ago 1982
Le disponibilità del Fondo investimenti e occupazione di cui al secondo comma dell' della legge 26 aprile 1982, n. 181, sono ripartite, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, in: 1) lire 1.400 miliardi per la costituzione presso la Cassa depositi e prestiti di un fondo di rotazione per investimenti mobiliari; 2) lire 1.000 miliardi all'Ente nazionale per l'energia elettrica; 3) lire 300 miliardi per maggiori detrazioni sulla imposta sul valore aggiunto; 4) lire 870 miliardi per finanziamento di interventi infrastrutturali o sul territorio o di rilevante interesse economico anche per l'agricoltura; 5) lire 1.180 miliardi per interventi nel settore industriale pubblico e privato; 6) lire 100 miliardi per interventi, ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, a favore di imprese cooperative; 7) lire 50 miliardi per la meccanizzazione in agricoltura; 8) lire 100 miliardi per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari di esercizio di cui all' del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760; 9) lire 100 miliardi per interventi nel settore agricolo ai sensi dell' della legge 1 luglio 1977, n. 403; 10) lire 50 miliardi per interventi a favore della cooperazione agricola, ai sensi dell' della legge 1° luglio 1977, n. 403; 11) lire 70 miliardi per il pagamento delle garanzie già escusse di cui all' della legge 31 marzo 1982, n. 119; 12) lire 100 miliardi per l'incremento del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all' della legge 17 febbraio 1982, n. 46; 13) lire 30 miliardi ad incremento dei fondi di dotazione degli istituti di mediocredito regionali del Mezzogiorno, da ripartirsi con delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.
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