Art. 5

LEGGE 7 agosto 1982, n. 526

In vigore dal 12 ago 1982
Le regioni adottano le misure necessarie per il contenimento della spesa sanitaria entro i limiti della quota ad esse assegnata dal CIPE. Le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le stesse misure nel limite delle assegnazioni disposte a loro favore ai sensi dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano direttive vincolanti alle unità sanitarie locali per il contenimento della spesa sanitaria. A tale fine possono disporre la soppressione, trasformazione e concentrazione di servizi eccedenti o non essenziali rispetto ai requisiti minimi previsti dal Piano sanitario nazionale.
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