Art. 9

LEGGE 7 agosto 1982, n. 526

In vigore dal 12 ago 1982
Per provvedere alle esigenze connesse con l'occupazione di giovani nelle amministrazioni pubbliche ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, i cui contratti sono prorogati fino all'approvazione delle graduatorie degli esami di idoneità, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 6 febbraio 1981, n. 21, è incrementata della somma di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e 1983. Tra le esigenze di cui al primo comma sono comprese quelle afferenti ai giovani immessi nelle graduatorie ma non ancora transitati nei ruoli per mancanza di posti al momento disponibili anche in amministrazioni ed enti diversi da quelli presso i quali i giovani stessi hanno prestato il servizio o espletato l'esame di idoneità. Gli accreditamenti delle somme spettanti alle regioni, comprese quelle non ancora liquidate per periodi pregressi sono subordinati: a) all'avvenuta indizione degli esami di idoneità per tutti i contratti stipulati ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni; b) all'approvazione delle graduatorie uniche regionali relative agli esami di idoneità già espletati; c) al rispetto delle riserve concernenti l'immissione nei ruoli degli idonei nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili anche in enti diversi da quelli presso i quali hanno prestato servizio; d) all'espletamento degli esami ancora da effettuare ed all'approvazione delle relative graduatorie, comunque non oltre il 31 dicembre 1982. Per gli accreditamenti di cui al comma precedente la rendicontazione semestrale che le regioni sono tenute a trasmettere in ottemperanza ai criteri stabiliti dal CIPE, deve essere corredata da apposita delibera, certificativa della giunta regionale, la quale attesti l'avvenuto espletamento degli adempimenti indicati nello stesso comma precedente. Il rispetto delle riserve di cui alla lettera c) del precedente comma deve essere dimostrato in termini analitici.
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