Art. 6

LEGGE 7 agosto 1982, n. 526

In vigore dal 12 ago 1982
All'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il terzo è aggiunto il seguente comma: "In caso di mancato o ritardato invio ai Ministri della sanità e del tesoro, da parte della regione, dei dati di cui al terzo comma del precedente articolo 50, le quote di cui al precedente comma vengono trasferite alla regione in misura uguale alle corrispondenti quote dell'esercizio precedente".
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