Art. 2

LEGGE 7 agosto 1982, n. 526

In vigore dal 12 ago 1982
Le disposizioni di cui al terzo comma e seguenti dell' della legge 26 aprile 1982, n. 181, si applicano anche agli istituti scientifici delle università ed agli istituti superiori. Restano ferme, in quanto non incompatibili con le presenti, le norme legislative e regolamentari che disciplinano le funzioni istituzionali dei predetti istituti.
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