Art. 53

In vigore dal 12 ago 1982
L'acquisto dei titoli di cui al precedente viene deliberato dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti con i poteri del consiglio di amministrazione. Le operazioni effettuate saranno comunicate al consiglio di amministrazione nella prima adunanza utile. Previo assenso del Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il Fondo potrà alienare a terzi quote dei titoli sottoscritti a norma del medesimo .
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urn:nir:stato:legge:1982-08-07;526#art-53

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