Art. 56

In vigore dal 12 ago 1982
In apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica è iscritta per l'esercizio 1982 la somma di lire 870 miliardi per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura e nelle infrastrutture, anche per la tutela dei beni ambientali e culturali, di competenza regionale, statale o delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le amministrazioni competenti presentano per l'approvazione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rispettivi progetti al CIPE che decide entro i successivi trenta giorni tenuto conto del contributo di ciascun progetto agli obiettivi del Piano a medio termine. Con la stessa delibera di approvazione il CIPE fissa le modalità e i tempi di erogazione, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti per le procedure di finanziamento delle opere di competenza regionale. Le proposte delle amministrazioni debbono situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani settoriali, se esistenti, e contenere indicatori quantitativi del rendimento del progetto quali il saggio di rendimento interno o il valore attuale netto stimato per il progetto. La riserva del 40 per cento di cui all'articolo 107, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, viene determinata sulle disponibilità nette complessive.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-08-07;526#art-56

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo