Convenzione

Art. 26

Scambio di informazioni

In vigore dal 31 ago 1982
. (Scambio di informazioni) 1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare la presente Convenzione o per prevenire le evasioni fiscali. Tuttavia, le Autorità competenti non hanno l'obbligo di fornire informazioni non risultanti dai documenti in possesso dell'Autorità fiscale e per le quali siano necessarie particolari indagini. Il contenuto di qualsiasi informazione così scambiata deve essere tenuto segreto e può essere rivelato soltanto alle persone o Autorità che, in virtù della legislazione di detto Stato contraente, sono incaricate dell'accertamento, compresa la procedura giudiziaria, o della riscossione delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione. A dette persone ed Autorità incombe l'obbligo dello stesso segreto cui sono tenute le Autorità competenti. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non potranno in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo: a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione od alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, di affari, industriali, professionali o di processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione fosse contraria all'ordine pubblico.
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