Convenzione
Art. 22
Redditi non espressamente menzionati
In vigore dal 31 ago 1982
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(Redditi non espressamente menzionati)
Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente citati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-07-10;564#art-c-22