Convenzione
Art. 21
Studenti ed apprendisti
In vigore dal 31 ago 1982
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(Studenti ed apprendisti)
1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o formazione professionale, sono esenti da imposta nel detto altro Stato contraente, a condizione che tali somme gli vengano rimesse da fonti situate al di fuori di questo altro Stato contraente.
2. Le remunerazioni che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente che svolge nell'altro Stato contraente per sopperire alle spese della sua formazione professionale per un periodo o periodi non eccedenti in totale un anno non sono imponibili in detto altro Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-07-10;564#art-c-21