Convenzione

Art. 29

Denuncia

In vigore dal 31 ago 1982
. (Denuncia) La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione, per via diplomatica, non prima che siano trascorsi 5 anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso, la Convenzione cesserà di avere efficacia: a) in Cipro con riferimento ai redditi imponibili relativi all'anno di accertamento che inizia il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui tale notifica è stata fatta; b) in Italia con riferimento ai redditi imponibili relativi al periodo di imposta che inizia il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui tale notifica è stata fatta. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto in triplice esemplare a Nicosia il ventiquattro del mese di aprile 1974 nelle lingue italiana, greca ed inglese, facendo i tre testi ugualmente fede e prevalendo il testo inglese in caso di divergenza di interpretazione. Per il Governo italiano VITTORIANO MANFREDI Per il Governo di Cipro CHRISTODULOS BENJAMIN
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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;564#art-c-29

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