Convenzione

Art. 28

Entrata in vigore

In vigore dal 31 ago 1982
. (Entrata in vigore) 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile. 2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto: a) in Cipro con riferimento ai redditi imponibili relativi all'anno di accertamento che inizia il 1 gennaio 1970 ed agli anni successivi; b) in Italia con riferimento ai redditi imponibili relativi al periodo di imposta che inizia il, o successivamente al, 1 gennaio 1970. 3. Le domande di rimborso o di accreditamenti d'imposta cui dà diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti relativa ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1970 e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione possono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione e, per i periodi successivi all'entrata in vigore della Convenzione, per quanto riguarda l'Italia, entro due anni dal periodo di imposta per il quale è stata prelevata l'imposta e, per quanto riguarda Cipro, entro due anni dall'anno di accertamento per il quale è stata prelevata l'imposta.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;564#art-c-28

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