Convenzione
Art. 25
Scambio di informazioni
In vigore dal 31 ago 1982
.
(Scambio di informazioni)
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono è conforme alla Convenzione. Le informazioni così scambiate saranno tenute segrete e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione, nonché all'autorità giudiziaria.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quella dell'altro Stato contraente;
c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto o un processo commerciale, industriale o professionale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1982-07-10;562#art-c-25