Convenzione
Art. 28
Entrata in vigore
In vigore dal 31 ago 1982
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(Entrata in vigore)
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Lisbona non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
a) in Portogallo:
i) alle imposte dovute alla fonte il cui fatto generatore si verifica dopo il 31 dicembre dell'anno dello scambio degli strumenti di ratifica;
ii) alle altre imposte sui redditi relativi agli anni solari che iniziano dopo il 31 dicembre dell'anno dello scambio degli strumenti di ratifica;
b) in Italia, con riferimento ai redditi realizzati nei periodi d'imposta che iniziano a partire dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.
3. Le disposizioni dell' e del paragrafo 3 dell' saranno applicabili alle imposte sul reddito relative all'anno fiscale 1970 e seguenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-07-10;562#art-c-28