Convenzione

Art. 28

Entrata in vigore

In vigore dal 31 ago 1982
. (Entrata in vigore) 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Lisbona non appena possibile. 2. La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: a) in Portogallo: i) alle imposte dovute alla fonte il cui fatto generatore si verifica dopo il 31 dicembre dell'anno dello scambio degli strumenti di ratifica; ii) alle altre imposte sui redditi relativi agli anni solari che iniziano dopo il 31 dicembre dell'anno dello scambio degli strumenti di ratifica; b) in Italia, con riferimento ai redditi realizzati nei periodi d'imposta che iniziano a partire dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica. 3. Le disposizioni dell' e del paragrafo 3 dell' saranno applicabili alle imposte sul reddito relative all'anno fiscale 1970 e seguenti.
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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;562#art-c-28

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