Convenzione
Art. 29
Denuncia
In vigore dal 31 ago 1982
.
(Denuncia)
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica, con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare.
In questo caso, la Convenzione cesserà di applicarsi:
a) in Portogallo:
i) alle imposte dovute alla fonte il cui fatto generatore si verifica dopo il 31 dicembre dell'anno della denuncia;
ii) alle altre imposte sui redditi relative agli anni solari che iniziano dopo il 31 dicembre dell'anno della denuncia;
b) in Italia, con riferimento ai redditi realizzati nei periodi d'imposta che iniziano a partire dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia.
In fede di che i plenipotenziari del due Stati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatta a Roma il 14 maggio 1980 in duplice esemplare in lingua italiana, portoghese e francese, quest'ultima prevalendo in caso di dubbio.
Per il Governo della Repubblica italiana
EMILIO COLOMBO
Per il Governo della Repubblica Portoghese
DIOGO FREITAS DO AMARAL
Storico versioni
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