Convenzione
Art. 20
Studenti
In vigore dal 31 ago 1982
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(Studenti)
Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o lo era immediatamente prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato, o siano percepite quale remunerazione di una attività esercitata nell'altro Stato non a tempo pieno e nei limiti di un reddito ragionevole che gli possa permettere di attendere ai suoi studi o alla sua formazione professionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-07-10;562#art-c-20