Art. 18
Pensioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1982-07-10;562#art-c-18
Pensioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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L'articolo stabilisce che le pensioni e i compensi simili legati a un lavoro passato sono tassati esclusivamente nello Stato in cui il beneficiario risiede. Di conseguenza, l'altro Stato contraente non può applicare imposte su tali somme. Questa regola generale si applica sempre, a eccezione di quanto espressamente previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 19 per casi specifici.
La norma mira a evitare la doppia imposizione fiscale sui redditi da pensione derivanti da un cessato impiego, stabilendo quale dei due Stati abbia il potere esclusivo di tassarli.
Si applica ai residenti di uno degli Stati contraenti (Italia o Portogallo) che percepiscono pensioni o altre remunerazioni analoghe per un impiego cessato.
Un cittadino residente in Portogallo riceve una pensione maturata per un precedente impiego lavorativo. In base a questo articolo, la sua pensione sarà imponibile esclusivamente in Portogallo e non subirà imposizione fiscale nell'altro Stato contraente.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.