Convenzione

Art. 18

Pensioni

In vigore dal 31 ago 1982
. (Pensioni) Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell', le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-07-10;562#art-c-18

In sintesi

L'articolo stabilisce che le pensioni e i compensi simili legati a un lavoro passato sono tassati esclusivamente nello Stato in cui il beneficiario risiede. Di conseguenza, l'altro Stato contraente non può applicare imposte su tali somme. Questa regola generale si applica sempre, a eccezione di quanto espressamente previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 19 per casi specifici.

Perché esiste questa norma

La norma mira a evitare la doppia imposizione fiscale sui redditi da pensione derivanti da un cessato impiego, stabilendo quale dei due Stati abbia il potere esclusivo di tassarli.

A chi si applica

Si applica ai residenti di uno degli Stati contraenti (Italia o Portogallo) che percepiscono pensioni o altre remunerazioni analoghe per un impiego cessato.

Esempio pratico

Un cittadino residente in Portogallo riceve una pensione maturata per un precedente impiego lavorativo. In base a questo articolo, la sua pensione sarà imponibile esclusivamente in Portogallo e non subirà imposizione fiscale nell'altro Stato contraente.

Domande frequenti

Dove vengono tassate le pensioni derivanti da un cessato impiego?Vengono tassate esclusivamente nello Stato in cui il beneficiario è residente.
Ci sono eccezioni alla tassazione esclusiva nello Stato di residenza?Sì, la regola generale fa salve le disposizioni particolari previste dal paragrafo 2 dell'articolo 19.
La norma riguarda solo le pensioni ordinarie?No, oltre alle pensioni include espressamente anche le altre remunerazioni analoghe pagate a fronte di un cessato impiego.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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