Convenzione
Art. 22
Disposizioni per evitare la doppia imposizione
In vigore dal 31 ago 1982
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(Disposizioni per evitare la doppia imposizione)
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Portogallo, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell' della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate, l'imposta sui redditi pagata in Portogallo, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 sono parimenti applicabili nel caso in cui l'imposta portoghese sul reddito sia stata oggetto di esenzione o di riduzione come se la detta esenzione o riduzione non fosse stata accordata.
4. Se un residente del Portogallo riceve redditi che, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, il Portogallo dedurrà dall'imposta portoghese sui redditi di tale residente un'ammontare pari all'imposta sul reddito pagata in Italia. La deduzione non può tuttavia eccedere la quota dell'imposta sul reddito, calcolata prima della deduzione, attribuibile ai redditi imponibili in Italia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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