Convenzione
Art. 17
Artisti e sportivi
In vigore dal 31 ago 1982
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(Artisti e sportivi)
1. Nonostante le disposizioni degli , i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, come un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o come un musicista, o in qualità di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando i redditi derivanti da prestazioni che un artista dello spettacolo o uno sportivo esercita personalmente ed in tale qualità sono attribuiti ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detti redditi sono imponibili nello Stato contraente dove le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono esercitate, nonostante le disposizioni degli .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-07-10;562#art-c-17