Convenzione
Art. 14
Professioni indipendenti
In vigore dal 31 ago 1982
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(Professioni indipendenti)
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato.
Tuttavia, detti redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente nei seguenti casi:
a) se il residente dispone abitualmente, nell'altro Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tal caso è imponibile nell'altro Stato contraente soltanto la
frazione dei redditi attribuibile a detta base fissa; o
b) se la sua permanenza nell'altro Stato, contraente si protrae per un periodo o periodi di durata complessiva eguale o superiore a 183 giorni nel corso dell'anno solare.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-07-10;562#art-c-14