Convenzione

Art. 10

Dividendi

In vigore dal 31 ago 1982
. (Dividendi) 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione. Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, sia una attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna. 5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, ne prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-07-10;562#art-c-10

In sintesi

I dividendi distribuiti da una società con sede in uno Stato a una persona residente nell'altro Stato sono tassabili nello Stato di residenza di chi li riceve. Tuttavia, anche lo Stato in cui ha sede la società che paga può tassarli, ma l'imposta non può superare il 15% dell'importo lordo se il destinatario ne è l'effettivo beneficiario. Tale limite del 15% non si applica se il beneficiario svolge un'attività economica o professionale nell'altro Stato tramite una stabile organizzazione o base fissa a cui la partecipazione è effettivamente collegata. Infine, uno Stato non può tassare i dividendi o gli utili non distribuiti di una società residente nell'altro Stato, salvo specifiche eccezioni.

Perché esiste questa norma

La norma mira a ripartire la potestà impositiva sui dividendi societari tra lo Stato della società distributrice e quello del beneficiario, limitando la tassazione alla fonte per evitare la doppia imposizione.

A chi si applica

Si applica alle società residenti in uno dei due Stati contraenti che distribuiscono dividendi e ai soggetti residenti nell'altro Stato che percepiscono tali redditi.

Esempio pratico

Una persona residente in Italia riceve dividendi da una società residente in Portogallo di cui è l'effettiva beneficiaria. I dividendi saranno tassabili in Italia, ma anche il Portogallo potrà applicare un'imposta alla fonte che non potrà superare il 15% del loro ammontare lordo.

Domande frequenti

Qual è il limite massimo di tassazione applicabile dallo Stato della società che paga i dividendi?Se il destinatario è l'effettivo beneficiario dei dividendi, l'imposta applicata dallo Stato di residenza della società distributrice non può superare il 15% dell'ammontare lordo.
Cosa si intende per 'dividendi' secondo questa norma?Il termine include i redditi derivanti da azioni, quote di godimento, quote minerarie, quote di fondatore, altre quote di partecipazione agli utili (esclusi i crediti) e redditi assimilati a quelli delle azioni dalla legge dello Stato della società distributrice.
Quando non si applica il limite del 15% di tassazione alla fonte?Non si applica se il beneficiario effettivo esercita nell'altro Stato un'attività tramite una stabile organizzazione o una professione con base fissa, a cui la partecipazione azionaria è effettivamente collegata.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo