Convenzione

Art. 9

In vigore dal 6 lug 1982
. 1. Gli Stati contraenti riconoscono che il raggiungimento degli obiettivi e l'esecuzione degli impegni definiti dalla presente Convenzione esigono, sul piano nazionale, una stretta coordinazione e cooperazione degli sforzi di autorità nazionali molto diverse, governative o non governative, in particolare università, organismi di riconoscimento e altre istituzioni educative. Gli Stati contraenti si impegnano di conseguenza ad affidare lo studio delle questioni relative all'applicazione della presente Convenzione ad appropriati organismi nazionali ai quali verranno associati tutti i settori interessati e che saranno abilitati a proporre soluzioni adeguate. Gli Stati contraenti si impegnano inoltre ad adottare tutte le misure in loro potere al fine di accelerare in modo efficace il funzionamento di tali organismi nazionali. 2. Gli Stati contraenti coopereranno con le autorità competenti di un altro Stato contraente permettendo loro, in particolare, di raccogliere tutte quelle informazioni utili alla loro attività relative agli studi, titoli e gradi d'insegnamento superiore. 3. Ogni organismo nazionale dovrà disporre dei mezzi necessari che gli permettano sia il raccogliere, analizzare e classificare tutte le informazioni utili alle proprie attività concernenti gli studi e i diplomi d'insegnamento superiore, sia d'ottenere, entro tempi brevi, da un centro nazionale di documentazione le informazioni di cui potrà aver bisogno in tale settore.
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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;376#art-c-9

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