Convenzione
Art. 8
In vigore dal 6 lug 1982
.
Gli Stati contraenti si impegnano ad agire ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti dall' e faranno quanto è in loro potere per assicurare l'esecuzione degli impegni previsti agli summenzionati, per mezzo:
a) di organismi nazionali;
b) del Comitato regionale definito dal seguente ;
c) di organismi bilaterali o sub-regionali.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-06-04;376#art-c-8