Convenzione

Art. 7

In vigore dal 6 lug 1982
. 1. In considerazione del fatto che il riconoscimento verte sugli studi effettuati e sui diplomi, titoli o gradi riconosciuti dagli istituti riconosciuti dalle autorità competenti del paese dove il diploma, titolo o grado è stato rilasciato, il beneficio di cui agli summenzionati può esser acquisito da ogni persona che abbia seguito tali studi o ottenuto tali diplomi, titoli o gradi, quale ne sia la nazionalità o la condizione politica o giuridica. 2. Ogni cittadino di uno Stato contraente che abbia ottenuto nel territorio di uno Stato non contraente uno o più diplomi, titoli o gradi simili a quelli definiti dagli summenzionati, può avvalersi delle disposizioni applicabili, a condizione che i suoi diplomi, titoli o gradi siano stati riconosciuti nel suo paese d'origine e nel paese in cui l'interessato desideri continuare i propri studi.
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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;376#art-c-7

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