Convenzione
Art. 10
In vigore dal 6 lug 1982
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1. È istituito un Comitato regionale composto dai rappresentanti dei governi dei paesi contraenti. Il suo Segretariato è affidato al Direttore generale dell'Unesco.
2. Gli Stati non contraenti della regione Europa invitati a partecipare alla conferenza diplomatica incaricata di adottare la presente Convenzione potranno prender parte alle riunioni del Comitato regionale.
3. Le funzioni del Comitato regionale sono di seguire l'applicazione della presente Convenzione. Esso riceve ed esamina i rapporti periodici inviatigli dagli Stati, concernenti i progressi realizzati e gli ostacoli da essi incontrati nell'applicazione della Convenzione, così come gli studi condotti dal suo Segretariato sulla Convenzione. Gli Stati contraenti si impegnano a sottomettere un rapporto al Comitato almeno una volta ogni due anni.
4. Il Comitato regionale indirizza agli Stati parti della Convenzione, qualora necessario, delle raccomandazioni di carattere generale o specifico relative all'applicazione della Convenzione stessa.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-06-04;376#art-c-10