Convenzione

Art. 14

In vigore dal 6 lug 1982
. Le disposizioni della presente Convenzione si applicheranno agli studi intrapresi, ai diplomi e gradi ottenuti in tutti gli istituti di insegnamento superiore sottoposti all'autorità di uno Stato contraente anche qualora tali istituti siano situati fuori dal suo territorio, a condizione che le autorità competenti dello Stato contraente nel quale l'istituto è situato non sollevino obiezioni in proposito.
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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;376#art-c-14

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