Convenzione
Art. 18
In vigore dal 6 lug 1982
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La presente Convenzione entrerà in vigore un mese dopo il deposito del quinto strumento di ratifica ma soltanto nei confronti degli Stati che abbiano depositato i propri strumenti di ratifica.
Essa entrerà in vigore per ogni altro Stato un mese dopo il deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-06-04;376#art-c-18