Art. 18
Convenzione

Art. 18

18 / 21
In vigore dal 6 lug 1982
. La presente Convenzione entrerà in vigore un mese dopo il deposito del quinto strumento di ratifica ma soltanto nei confronti degli Stati che abbiano depositato i propri strumenti di ratifica. Essa entrerà in vigore per ogni altro Stato un mese dopo il deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-06-04;376#art-c-18