Art. 7

LEGGE 29 maggio 1982, n. 304

In vigore dal 3 giu 1982
Sospensione condizionale della pena Nei casi previsti dagli , fermo restando quanto disposto dagli articoli 164, primo, secondo e terzo comma, 165, 166 e 168 del codice penale, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni e sei mesi, se il reato è stato commesso dal minore degli anni diciotto, a quattro anni, se il reato è stato commesso da persona in età inferiore ad anni ventuno o superiore ad anni settanta, ed a tre anni e sei mesi in ogni altro caso ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alle dette pene detentive e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore a quello sopra rispettivamente indicato, può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di dieci anni se la condanna è per delitto e di cinque anni se la condanna è per contravvenzione. La sospensione condizionale può essere concessa una seconda volta purchè la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata nella condanna precedente, non superi i limiti indicati nel primo comma.
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