Art. 4
LEGGE 29 maggio 1982, n. 304
In vigore dal 3 giu 1982
>Concorso di pene
Quando contro la stessa persona sono state pronunciate più sentenze di condanna per reati diversi, per ciascuno dei quali siano state applicate le disposizioni degli , non si applica l'articolo 80 del codice penale e la pena da irrogare si determina aggiungendo alla pena più grave una pena pari alla quinta parte di ciascuna delle pene inflitte per gli altri reati fino ad un massimo complessivo di sedici anni nel caso in cui per tutti i reati è stata applicata una delle attenuanti previste dall' e di ventidue anni negli altri casi.
Per le pene accessorie si applica l'articolo 79 del codice penale.
Se le condanne sono state pronunciate da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la condanna più grave o, in casi di pari gravità, presso il giudice che ha pronunciato l'ultima condanna.
Si applicano il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 582 del codice di procedura penale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1982-05-29;304#art-4