Art. 2
LEGGE 29 maggio 1982, n. 304
In vigore dal 3 giu 1982
Attenuante per i reati per finalità di terrorismo e di eversione in caso di dissociazione
Salvo quanto disposto dall'articolo 259-bis del codice penale, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da quindici a ventuno anni e le altre pene sono diminuite di un terzo, ma non possono superare, in ogni caso, i quindici anni per gli imputati di uno o più reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale i quali, tenendo, prima della sentenza definitiva di condanna, uno dei comportamenti previsti dall', commi primo e secondo, rendano, in qualsiasi fase o grado del processo, piena confessione di tutti i reati commessi e si siano adoperati o si adoperino efficacemente durante il processo per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o per impedire la commissione di reati connessi a norma del numero 2 dell'articolo 61 del codice penale.
Quando ricorrono le circostanze di cui al precedente comma non si applica l'aggravante di cui all' del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15.
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