Art. 5

LEGGE 29 maggio 1982, n. 304

In vigore dal 3 giu 1982
Tentativo e delitti di attentato Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale non è punibile colui che, avendo compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto, volontariamente impedisce l'evento e fornisce comunque elementi di prova rilevanti per l'esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti. Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241, 276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice penale coopera efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi sono diretti soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sè un reato diverso. Quando il giudice fondatamente ritiene che ai sensi dei precedenti commi può essere dichiarata la non punibilità, non deve essere emesso l'ordine o il mandato di cattura nei confronti di chi si presenta spontaneamente all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria e può essere concessa la libertà provvisoria, anche in istruttoria. In entrambi i casi possono essere imposti gli obblighi o i divieti di cui al penultimo comma dell'. Non si applica l' del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-05-29;304#art-5

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo