Art. 12

LEGGE 29 maggio 1982, n. 304

In vigore dal 3 ott 1982
Limiti di applicabilità ù Le disposizioni degli si applicano solo ai reati che siano stati commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purchè i comportamenti cui è condizionata la loro applicazione vengano tenuti entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
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